Da anni assistiamo a manifestazioni di violenza da parte di Forza Nuova, un partito che non si fa problemi a definirsi dichiaratamente fascista.
Il numero di aggressioni da parte dei militanti di questo movimento sono tante, troppe.
Lo Stato italiano, in ragione della Costituzione scritta col sangue di chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la libertà, come può continuare ad accettare l’esistenza di questo partito e anche permettergli di presentarsi alle elezioni come fosse una qualsiasi forza politica come tutte le altre?
Ma entrando più nel dettaglio, lo Stato ha il potere di sciogliere Forza Nuova?
Per offrire una risposta, bisogna riprendere in mano la Legge n. 645 del 20 giugno 1952, comunemente chiamata “Legge Scelba”.
Questa legge punisce all’articolo 1 chi, in applicazione alla XII disposizione transitoria e finale, riorganizza il disciolto partito fascista, ossia “quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
Ma l’articolo che a noi più interessa è il terzo, laddove si prevede che “Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo.
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art.77 della Costituzione”.
Il primo comma dell’articolo ci dice che il Governo in caso di intervenuta sentenza contro associazioni o gruppi di persone ove sia accertata la riorganizzazione del partito fascista, deve sciogliere il movimento, e confiscarne i beni.
Il secondo comma ci dice invece che in caso di necessitò o urgenza, il Governo ha la facoltà di sciogliere il movimento con lo strumento del Decreto Legge.
A questa deve doverosamente esser affiancata la Legge Mancino (205 del 1993) che prevede all’articolo 7 la possibilità in capo all’Autorità Giudiziaria di sospendere cautelativamente ogni attività di associazioni o movimenti portatori di ideali discriminatori o di odio etnico/nazionale. Venendo agli ultimi episodi in cui F.N. non ha perso l’occasione per mettere in mostra tutto il suo carattere violento in occasione dei gravissimi scontri di Napoli, basta riprendere le dichiarazioni diffuse sui social da parte del suo leader Roberto Fiore, quali “Forza Nuova è pronta a scendere in piazza al fianco del popolo di Napoli senza paura, con il vigore tipico della nostra gente. No alla dittatura sanitaria”.
Finalità antidemocratiche tipiche del periodo fascista (in particolare quello squadrista), minaccia di violenza quale metodo politico, denigrazione delle istituzioni costituzionali. Espressioni razziste (negli anni ne abbiamo sentite troppe). C’è tutto.
E c’è anche, soprattutto, la necessità e l’urgenza, così come gli strumenti.
Lo Stato ha il dovere, quantomeno morale, di intervenire al più presto.
I militanti di forza nuova sono gli schiavi di altri gruppi di psicopatici ma che ipnotizzano e sono pure simpatizzando del fascismo , infatti mafie di settari con abilità ipnotiche li utilizzano per “danneggiare” persone con le quali hanno avuto discussioni.